REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Data pubblicazione:
12/11/2024
Articolo 1 – OGGETTO
Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone (di seguito “Organismo”), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.
Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI
L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.
Articolo 3 – ISCRIZIONE
Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Crotone, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI
Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.
Articolo 5 – ORGANI
Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:
Articolo 6 – REFERENTE
Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.
Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo Referente da parte del nuovo Consiglio dell'Ordine.
Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato “A”).
Il referente, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:
Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 200,00 ( duecento/00 ) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.
Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.
L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone.
Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
La segreteria amministrativa, composta da un segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone e da numero una persona fisica con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine, preferibilmente tra il suo personale dipendente.
Essa ha sede presso l'Organismo.
La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.
La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.
La segreteria:
a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.
Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone (di seguito “Organismo”), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.
Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI
L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.
Articolo 3 – ISCRIZIONE
Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Crotone, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI
Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.
Articolo 5 – ORGANI
Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:
- un referente;
- una segreteria amministrativa.
Articolo 6 – REFERENTE
Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.
Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo Referente da parte del nuovo Consiglio dell'Ordine.
Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato “A”).
Il referente, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi
- aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 200,00 ( duecento/00 ) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.
Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.
L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone.
Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
La segreteria amministrativa, composta da un segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone e da numero una persona fisica con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine, preferibilmente tra il suo personale dipendente.
Essa ha sede presso l'Organismo.
La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.
La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.
La segreteria:
a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.